dal sito Kometarossa (www.kometarossa.it)
Ci troviamo più volte a scoprire che l’applicazione dell’orario sperimentale 7.40 + 20 min di pausa non passa per una condivisione consapevole dei componenti della troupe. Per questo il modulo contenente il riepilogo esplicativo (che deve essere conosciuto da tutti i lavoratori della troupe) viene modificato e ne chiediamo la pubblicazione su kometarossa per una informazione più estesa. Chiediamo di segnalare eventuali applicazioni difformi da quanto previsto nel modulo
Sperimentazione applicazione oraria h.7.40 + 20
In relazione alla comunicazione tenuta per le vie brevi, rappresentiamo che la sperimentazione in oggetto è da intendersi comunque inserita nell’ambito delle norme del vigente CCNL.
In tal senso non è contemplata alcuna forma automatica di estensione alla 6° giornata (sabato).
E’ opportuno inoltre ribadire che la sperimentazione è possibile avviarla solo perché, oltre a quanto deliberato dall’esecutivo nazionale lavoratori troupes nella riunione del 14 luglio 2008, la delegazione completa della troupe, con la rappresentanza di tutti i reparti, ha dato disponibilità alla sua effettuazione con comunicazione scritta, della quale vi chiediamo copia, condizione necessaria alla sua applicazione.
Va inoltre intesa, la sperimentazione in oggetto, come applicazione fuori dal vigente CCNL, concordata tra le parti solo per verificarne l’applicabilità mediante il monitoraggio previsto.
Gli esiti di tale monitoraggio saranno oggetto di valutazione nel corso delle riprese.
Per giungere ad una precisa codifica normativa per la corretta applicazione di tale regime orario, è necessario garantire la pausa a tutto il personale, con maggiore attenzione ai reparti che più difficilmente si possono distogliere dalle fasi di lavorazione: in particolare, è necessario individuare soluzioni per il reparto regia.
Ribadiamo pertanto:
1.Il regime orario a 8 ore con pausa fissa individuale di 20 minuti obbligatoria a rotazione si introduce sperimentalmente come flessibilità aggiuntiva ai due regimi orari già contrattualmente previsti (9 ore+1 di pausa e 7 ore in continuato).
2. Il ricorso a tale regime orario deve prevedere la consultazione obbligatoria della troupe (1 rappresentante per reparto almeno in caso di SIA in presenza, o con la conoscenza e sottoscrizione di tutti i lavoratori per altre modalità qualora non in presenza).
3. Ogni reparto ha un responsabile (normalmente il caporeparto) tenuto a vigilare sulla corretta usufruizione della pausa di 20 minuti per ogni lavoratore del reparto stesso.
4. Il cambiamento di regime orario dovrà prevedere la consultazione 2 giorni prima della delegazione di troupe.
5. Se la Produzione dovesse ritenere opportuno il rientro al regime orario base contrattuale (9+1), eventuali ricorsi a orario continuato saranno a 7 ore.
6. Il ricorso al regime sperimentale a 8 ore decade in occasione di ricorso a ore straordinarie. In tal caso vige la norma applicata sul continuato a 7 ore: 1 ora di pausa entro la 6° ora di lavorazione e 2 ore successive di lavorazione retribuite come Golden Hours (400%).
7. La suddetta applicazione oraria pretende la prossimità di servizi e catering per la tempestiva usufruizione degli stessi.
8. Tale orario non può prevedere forme aggiuntive di prestazione ivi comprese le ore di preparazione e rispetterà gli orari di convocazione già previsti per l’orario 9+1. Sono escluse dal computo le sole ore di raggiungimento al/dal set da/per l’albergo in caso di prestazione in trasferta, che comunque risponderanno alle previsioni normative ed economiche del CCNL.
Essendo quanto sopra a conoscenza dei lavoratori e in costanza di applicazione per l’effettuazione del suddetto monitoraggio, sarà necessario che la società in indirizzo ci invii sollecitamente una presa d’atto, con la sottoscrizione dei lavoratori per assunzione di responsabilità nell’applicazione.
SLC-CGIL
Ufficio Sindacale Troupes
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